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Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti, ordinanza del sindaco Pugliese

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Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti

I L  S I N D A C O

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell’art. 15 della Legge 24/02/1992 n° 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità pubblica e privata e dei beni esposti;

Accertato che l’abbandono e l’incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all’interno che all’esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione spontanea, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Preso atto dei gravi incendi già verificatesi durante la stagione estiva e dei conseguenti ingenti danni ambientali registrati sull’intero territorio comunale;

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773;

Vista la Legge 21/11/2000 n° 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

Visto il D.L.gs n° 267 del 18/08/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D.Lgs n° 139 dell’ 08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l’art 255 del D.to L.gs 03/04/2006 n° 152 “Norme in materia ambientale”;

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

Visto il Piano Forestale Generale 2009/2013 approvato il 28/01/2010 con Delibera di Giunta

Regione Campania n. 44;

Vista la delibera di Giunta della Regione Campania  n.1508 del 31/08/2007;

O R D I N A

Art. 1

no_fuochiDurante il periodo compreso tra il 15 Luglio 2015 ed il 30 Settembre 2015 è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali e Provinciali, ricadenti sul territorio comunale di:

  • accendere fuochi;

  • far brillare mine;

  • usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli o altro;

  • usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliati;

  • compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nelle aree verdi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, stoppie, ecc;

  • bruciare stoppie materiale erbaceo e sterpaglie;

  • compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;

  • usare fuochi d’artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali fienili e fabbricati in genere destinati all’agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo, provvedendo all’estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e sui fabbricati e alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno, comunque, essere effettuati, entro la data di  entrata in vigore della presente ordinanza, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d’ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all’assistenza della Forza Pubblica.

Art. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all’interno dei centri urbani, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto che sia di sicurezza ai fabbricati confinanti e, comunque, non inferiore a dieci metri.

Art. 4

E’ vietato dar fuoco alle sterpaglie, stoppie, al materiale vegetale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture.

Art. 5

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 20,00.

Art.6

Restano valide ed applicabili le disposizioni emanate dalla Giunta Regionale della Campania  in materia di accensione di fuochi e prevenzione incendi;

S A N Z I O N I

1. Nel caso di mancato taglio delle erbe sulle aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, aree soggetti a pubblico passaggio sarà elevata una sanzione pecuniaria determinata, ai sensi dell’art. 29 del vigente Codice della strada.

2. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle sterpaglie diserbate, sarà elevata una sanzione pecuniaria di € 25,00 a € 500,00.

3. Nel caso di procurato incendio, a seguito dell’esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio durante il periodo dal 15 Luglio 2015 al 30 Settembre 2015, sarà applicata una sanzione amministrativa, non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell’art. 10 della Legge n°353 del 21.11.2000 ed eventuale denuncia all’Autorità Giudiziaria, qualora le violazioni riguardano sanzioni penali.

SI  R I C O R D A

che ad ogni cittadino incombe l’obbligo di prestare la propria opera, in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l’incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

• Vigili del Fuoco (Tel. 115)

• Corpo Forestale (Tel. 1515)

• Ufficio Polizia Municipale (081 8681609)

• Arma Carabinieri (Tel. 112)

D I S P O N E

Che la presente Ordinanza decorre dal 15 Luglio 2015 a tutto il 30 Settembre 2015 e potrà essere prorogata, per particolari condizioni atmosferiche.

Che la presente Ordinanza venga: pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune ed affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale.

Le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell’esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa: –

  1. alla Prefettura di Napoli- Ufficio territoriale del Governo, Piazza Plebiscito 1, Napoli.

  2. al Comando dei Carabinieri di Monte di Procida, al Corpo Forestale  dello Stato- Comando Stazione di Pozzuoli, Viale dei Platini, 10, Pozzuoli.

Monte di Procida, lì 07 luglio 2015

                                                     IL SINDACO

                                                                                                Dr. Giuseppe Pugliese

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