ROMA, 15 ott – Via libera alla legge di riforma dello Stato. Con 295 sì, 202 no e 9 astenuti la Camera ha approvato il nuovo testo costituzionale che ora passa al Senato. Le riforme varate da Montecitorio modificano profondamente l’architettura istituzionale italiana.
Un premier indicato dagli elettori, per il quale è sufficiente un voto sul programma per insediarsi, con il potere di sciogliere la Camera, di nominare e revocare dei ministri e con il compito di determinare la politica generale, prenderà il posto di un presidente del Consiglio nominato dal capo dello Stato sulla base del responso elettorale e delle indicazioni dei gruppi parlamentari. Il bicameralismo perfetto (due Camere con eguali poteri) è sostituito da un sistema con due assemblee che hanno basi elettorali e poteri diversi: una Camera “generalista” e un Senato federale. Nasce la cosidetta devolution (obiettivo numero uno della politica della Lega), saranno le regioni a “dettare legge” in alcune materie: la sanità, l’organizzazione scolastica e quella parte dei programmi di studio di ”interesse specifico” della regione e la polizia amministrativa regionale locale.
Ecco in sintesi cosa prevede il nuovo testo della Costituzione:
– PARLAMENTO: È composto dalla Camera dei deputati e dal Senato federale.
– DEPUTATI E SENATORI: Si riduce il numero dei parlamentari (di circa il 23 per cento). I deputati scendono da 630 a 500, i senatori da 315 a 252. Restano 18 (ma saranno tutti deputati) i parlamentari eletti dagli italiani all’estero.
– DEPUTATI A VITA: prendono il posto dei senatori a vita e scendono da 5 a 3.
– REQUISITI: Si abbassa il limite d’età per poter varcare i portoni dei palazzo della politica: basterà aver compiuto 21 anni (ora ne servono 25) per entrare a Montecitorio e 25 (ora ne servono 40) a palazzo Madama.
– SENATO FEDERALE: La “Camera alta” è forse il luogo dove il restyling istituzionale è maggiormente visibile. I senatori saranno eletti in ciascuna regione contestualmente ai rispettivi consigli. Ogni regione dovrà eleggere almeno sei senatori (ma a micro-regioni come il Molise o la Valle d’Aosta ne spettano rispettivamente 2 e 1). Ai lavori del Senato partecipano, ma senza poter votare, rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.
– DURATA DELLA LEGISLATURA: La Camera è eletta per 5 anni. I senatori eletti in ciascuna regione o provincia autonoma restano in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima regione o provincia autonoma.
– REGOLE PER ELEGGERE I PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE: Non sono più demandate ai regolamenti parlamentari ma entrano direttamente in costituzione le regole per l’elezione dei presidenti di Camera e Senato. Servirà un’ampia maggioranza, i due terzi dei componenti l’assemblea (ossia 347 voti alla Camera e 168 al Senato ) nei primi tre scrutini, poi il quorum si abbassa: dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti (261 alla Camera e 128 al Senato).
– COMMISSIONI DI GARANZIA: Esponenti dei gruppi di opposizione presiederanno le commissioni o i comitati con compiti di ispettivi, di controllo e di garanzia.
– ITER DELLE LEGGI: La Camera esamina le leggi su materie riservate allo Stato (ad esempio politica estera, promozione internazionale del sistema produttivo e economico, immigrazione; difesa; giurisdizione e norme processuali, politica monetaria e del credito; sicurezza e ordine pubblico; norme generali sull’istruzione, tutela dell’ambiente, ecc) Il Senato ha 30 giorni (15 se si tratta di decreti) per proporre modifiche ad un testo approvato dalla Camera, ma sue queste modifiche è la Camera che decide in via definitiva. Il senato esamina leggi che riguardano materie riservate sia allo Stato che alle regioni (le cosiddette materie concorrenti, quali, ad esempio, i rapporti dell’ue con le regioni, il commercio con l’estero, ordinamento sportivo regionale, protezione civile, remittenza regionale, ecc). La Camera può proporre modifiche ma sara’ il Senato ad avere la parola definitiva.
– PER ALCUNE MATERIE UN CAMMINO AD HOC – Alcune questioni quali la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che riguardano i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale o la legislazione elettorale locale etc., Senato e Camera legiferano alla pari. Ma se non trovano l’accordo su testo entra i campo una terza assemblea “derivata” i cui 60 componenti sono indicati dai presidenti delle due camere: questa camera di compensazione avrà il compito di scrivere un testo unificato dal sottoporre al voto di Senato e Camera.
– DEVOLUTION: Alle regioni è affidata la legislazione “esclusiva” per quanto riguarda l’assistenza e l’organizzazione sanitaria, l’organizzazione scolastica, la gestione degli istituti scolastici e di formazione, la definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione; polizia amministrativa regionale e locale.
– CLAUSOLA DI INTERESSE NAZIONALE: Il governo può bloccare una legge regionale se ritiene che pregiudichi l’interesse nazionale: invita la regione a cancellarla ma se la risposta è negativa sottopone la questione al parlamento in seduta comune che ha 15 giorni di tempo per annullarla.
– REFERENDUM CONFERMATIVO SEMPRE POSSIBILE: il referendum sulle leggi costituzionali sarà sempre possibile anche quando i testi vengono approvati dal entrambe le Camere con un’ampia maggioranza nella seconda votazione (i due terzi dei componenti).
– CAPO DELLO STATO: Il presidente della Repubblica è eletto dall’Assemblea della repubblica composta da deputati, senatori, presidenti delle regioni e da due delegati per ciascun consiglio regionale. Per i primi tre scrutini serve la maggioranza dei due terzi dei componenti. Nel quarto e quinto scrutinio il quorum si abbassa alla tre quinti dei componenti. Dalla quinta votazione in poi è sufficiente la maggioranza assoluta. Al Quirinale potrà entrare anche chi ha solo 40 quarant’anni (oggi si deve aver compiuto i 50 anni). Resta in carica 7 anni.
– POTERI DEL QUIRINALE: Il presidente della Repubblica rappresenta la nazione, è garante della Costituzione e dell’unità federale della Repubblica. Può inviare messaggi alle Camere, indice le elezioni e i referendum, promulga le leggi, nomina i funzionari dello Stato, i presidenti delle Authority e del Cnel, comanda le forze armate, presiede il Csm e ne nomina il vicepresidente, può concedere la grazia, scioglie la camera, ma solo su richiesta del premier (o in caso di morte o dimissioni del primo ministro) o in caso di sfiducia.
– PREMIER: È la figura centrale del governo i cui poteri aumentano notevolmente e non ha più bisogno della fiducia della Camera per insediarsi (ma solo un voto sul programma) dal momento che la sua legittimazione avviene al momento dell’elezione che è di fatto una elezione diretta. I candidati premier si collegano con i candidati alla Camera (oppure con una o più liste di candidati a deputati). Sulla base del risultato elettorale nomina premier il candidato della coalizione vincente. Il premier è un vero capo del governo, determina (e non più dirige) la politica dell’esecutivo e ha il potere di nomina e revoca dei ministri e di sciogliere la Camera.
– SFIDUCIA COSTRUTTIVA: Contro questa decisione i deputati della maggioranza possono presentare una mozione di sfiducia (sottoscritta almeno dalla maggioranza dei componenti la Camera) che deve indicare anche il nome del nuovo premier. Il nuovo primo ministro però dovrà incassare entro cinque giorni la fiducia della Camera sul suo programma.
– NORMA ANTIRIBALTONE: Se la Camera vota la sfiducia al premier ma con l’apporto determinante dell’opposizione il premier si deve dimettere.
– CSM: I giudici vengono eletti per i due terzi dai magistrati, per un sesto dalla Camera e per un sesto dal senato federale.
– CORTE COSTITUZIONALE: I giudici che la compongono sono sempre 15 ma salgono da 5 a 7 quelli di nomina parlamentare: 4 ne nomina il Senato federale 4 e 3 la Camera). Il presidente della Repubblica ne nomina 4 (attualmente 5), 4 sono indicati dai magistrati. Per i tre anni successivi alla scadenza dell’incarico i giudici non potranno far parte del governo, del parlamento, né ricoprire incarichi di nomina governativa.
– TIMING, RIFORMA A REGIME: Una parte della riforma entrerà in vigore subito dopo il referendum: eleggibilità e immunità dei parlamentari, età per il Quirinale, Authority (che entrano così in Costituzione), federalismo, interesse nazionale. Una seconda parte andrà in vigore solo a partire dal 2011: Senato federale, iter delle leggi, nuovi poteri del presidente della repubblica, premierato. Un’ultima parte della riforma andrà in vigore ancora più tardi, nel 2016 (5 anni dopo l’elezione del primo Senato Federale): riduzione dei parlamentari, età per essere eletti alla Camera, contestualità tra elezione del Senato federale e dei consigli regionali.