La sentenza del giudice di pace di Pozzuoli Italo BRUNO del 29.09.2014 è destinata a creare un precedente importante e quindi aprire la strada a numerosissimi ricorsi in tutta Italia.
Il giudice BRUNO ha infatti annullato un verbale ai danni di una signora di Monte di Procida per difformità nella differenziata.
A quanto pare, qualche tempo fa, i vigili del comune di Monte di Procida ritrovarono un sacchetto di rifiuti non differenziato e lontano dai punti di raccolta convenzionali. Rovistando nella busta gli agenti ritrovarono documenti tali da risalire alla presunta proprietaria del sacchetto che venne quindi multata, ma fece ricorso al giudice di pace di Pozzuoli.
Secondo il magistrato, la multa comminata al cittadino non deve solo indicare gli estremi dell’illecito, ma anche identificare, con precisione, il soggetto colpevole. La legge, infatti, stabilisce il principio generale della responsabilità personale dell’illecito amministrativo commesso (proprio come la responsabilità penale).
Detto in parole molto semplici, la responsabilità non può essere né del nucleo familiare, né del “capo famiglia” se la condotta illecita l’ha commessa la moglie o un altro convivente. Infatti, risponde della sanzione solo chi materialmente ha commesso l’azione.
Dunque, nell’ipotesi in cui le autorità rinvengano in una busta chiusa, rifiuti commisti di vario genere non possono, per ciò solo, inviare la multa al titolare dell’appartamento che paga la tassa sui rifiuti (sulla presunzione che sia stato questi a non osservare l’ordinanza comunale sulla differenziata), ma devono identificare, con precisione e senza margini di dubbio, chi ha commesso l’illecito.
Di seguito il testo della sentenza:
“In base quanto disposto dall’art. 3 della legge di depenalizzazione (legge n. 689 del 1981), ai fini della legittimità e validità di una sanzione, non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi, ma occorre che il trasgressore sia compiutamente identificato e che la sua condotta sia colposa o dolosa. Detto articolo stabilisce il principio generale dellaresponsabilità personale dell’illecito amministrativo ed impone di fondare l’imputabilità della sanzioneamministrativa sul principio della responsabilità personale dell’illecito
Pasquale Mancino