Con ordinanza sindacale n.18 del 3 agosto 2022 è fatto divieto della somministrazione e la vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro (bottiglie, boccali, bicchieri, ecc.), in lattine o in altri contenitori che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità, da parte di esercizi commerciali su aree e pubbliche e private, circoli privati, laboratori artigianali ed esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (ivi compresi i venditori ambulanti), dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, dalla dato odierna fino a tutto il 2 ottobre 2022.
A chiunque il divieto di introduzione e di consumo di bevande, di qualunque gradazione, contenute in bottiglie di vetro, in lattine o in altri contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità.
E’ CONSENTITO somministrare e/o consumare bevande in bicchieri e bottiglie di vetro, altri contenitori di vetro e lattine, solo all’interno del locale e sulle proprie pertinenze esterne su suolo pubblico (debitamente autorizzate) come pedane, dehors e gazebi.
Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell’art.7 bis del D.Lgs N.267/2000.
Leggi l’ordinanza: http://www.comune.montediprocida.na.it/files/documenti/Albo/2022/ORD202202620221099.pdf