A decorrere dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020, fatto salvo quanto previsto ai punti 2. e 3
e salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione
epidemiologica, su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti disposizioni.
1. Disposizioni in tema di attività produttive e commerciali e dei servizi.
1.1.Sull’intero territorio regionale:
a) è consentita la riapertura delle attività inerenti ai servizi alla persona, ivi compresi i
parrucchieri, i barbieri e i centri estetici, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni
contenute nelle Linee Guida di cui al Documento allegato n.1 alla presente Ordinanza;
b) salvo quanto previsto, per le attività svolte nei mercati, alla successiva lettera d), è consentita
la riapertura delle attività commerciali al dettaglio, con obbligo di puntuale osservanza delle
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prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al Documento allegato n.2 alla presente
Ordinanza;
c) ferma la possibilità di esercizio dell’attività con consegna a domicilio e con modalità da
asporto nel rispetto delle prescritte misure precauzionali in tutte le fasi (ivi comprese quelle
di confezionamento e di trasporto), con riferimento alle attività dei servizi di ristorazione (fra
cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie):
c.1) a far data dal 18 maggio 2020, è consentito ai bar l’esercizio dell’attività al banco, nel
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e con modalità tali comunque da
evitare assembramenti o affollamenti all’interno dell’esercizio commerciale e con divieto di
consumazione al tavolo;
c.2) a far data dal 21 maggio 2020, è consentita la ripresa delle attività in loco, con obbligo
di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al documento
allegato n.3 alla presente Ordinanza;
d) resta consentito l’esercizio delle attività mercatali, limitatamente a quelle di vendita di
generi alimentari, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Linee guida sulle misure di
sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegate all’Ordinanza n.45 dell’8
maggio 2020 e relative misure attuative, nelle more della relativa integrazione ed
aggiornamento. Le attività relative alle categorie merceologiche diverse da quelle sopra
indicate restano sospese fino al 20 maggio 2020, nelle more dell’integrazione ed
aggiornamento delle Linee guida di cui al periodo precedente, a cura dell’Unità di Crisi
regionale cui all’uopo si dà mandato, di concerto con l’ANCI e sentite le categorie interessate;
e) è consentita la riapertura dei musei, biblioteche ed altri luoghi di cultura, con obbligo di
puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al documento
allegato n.4 alla presente Ordinanza;
f) per le ulteriori attività economiche, ivi comprese le attività ricettive non alberghiere e
balneari, si dà mandato all’Unità di Crisi regionale, sentite le categorie interessate, di definire
adeguate misure ai fini della ripresa in sicurezza delle attività entro il 25 maggio 2020;
g) è raccomandato alle aziende e alle amministrazioni, pubbliche e private, il massimo ricorso
allo smart working e, ove si renda necessaria la prestazione lavorativa in presenza,
l’articolazione del lavoro con orari differenziati che favoriscano il distanziamento fisico
riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e impedendo
assembramenti sia sui mezzi di trasporto sia in entrata e in uscita , con flessibilità di orari,
nonché il prolungamento dell’orario di apertura degli uffici e dei servizi, ovvero la
rimodulazione dell’orari di lavoro anche in termini di maggiore flessibilità giornaliera e
settimanale;
h) l’attività di tirocinio extracurriculare e di laboratori tecnico-pratici è svolta preferibilmente a
distanza; ove incompatibile con detta modalità, essa è svolta in presenza, purchè nell’ambito
dei servizi e delle attività commerciali e produttive consentiti sul territorio regionale e nel
rispetto delle medesime prescrizioni di sicurezza applicate ai lavoratori dipendenti dell’ente
o impresa interessata.
1.2. Al fine di agevolare la fruizione dilazionata dei servizi e delle attività commerciali, per il periodo
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di vigenza della presente ordinanza, l’apertura degli esercizi commerciali e delle altre attività di cui
al precedente punto 1.1.) è consentita, in deroga ad eventuali disposizioni più restrittive, dalle ore
7,00 alle ore 23,00 e senza obbligo di chiusura domenicale, fatto salvo il rispetto della normativa a
tutela dei lavoratori dipendenti.
1.3. E’ fatto obbligo agli esercenti di dare ampia e piena conoscibilità ai lavoratori, ai tirocinanti e
agli utenti del contenuto delle Linee Guida di cui al precedente punto 1. A tutti i menzionati soggetti
è fatto obbligo di osservanza delle prescrizioni di cui alle citate Linee Guida.
2. Disposizioni in tema di trasporti.
2.1.Con decorrenza dal 18 maggio 2020 e fino al 31 maggio 2020, ferme restando le misure
statali e regionali vigenti, su tutto il territorio regionale è disposta la nuova
programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), nei termini seguenti:
– per i servizi di TPL di linea terrestri (su ferro e su gomma) e per i servizi TPL non di linea
è disposta la riattivazione dei servizi, nella misura del 100 % dei servizi programmati in
ordinario, fatte salve diverse disposizioni degli Enti locali competenti, privilegiando
nell’organizzazione dei servizi le fasce orarie e le tratte di maggiore affluenza;
– per i servizi di TPL marittimo, al fine di garantire la continuità territoriali con le isole del
Golfo, resta confermata l’attivazione dei servizi programmati in ordinario fino al 60%,
fermo restante un costante monitoraggio in raccordo con gli Enti locali interessati.
2.2.Le aziende di trasporto adeguano la propria programmazione alle disposizioni di cui al
comma 2.1 e comunicano i nuovi programmi di servizio- e le eventuali integrazioni- alla
Direzione Generale Mobilità della Regione Campania. Dalla data di comunicazione,
l’espletamento del servizio è effettuato secondo la nuova programmazione. Eventuali
modifiche della programmazione presentata sono consentite esclusivamente in caso di
necessità urgenti e non differibili e devono essere comunicate alla Direzione Mobilità della
Regione Campania. E’ fatto salvo il potere della Direzione Mobilità della Regione
Campania di disporre modifiche ai programmi comunicati ai sensi dei periodi precedenti,
sulla base di eventuali esigenze di interesse pubblico.
2.3.E’ fatto obbligo alle aziende di trasporto di assicurare l’esecuzione delle misure disposte
con la presente ordinanza e di dare la massima diffusione alla nuova programmazione dei
servizi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su
ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in uso.
2.4 E’ fatto altresì obbligo alle aziende di trasporto, ai relativi dipendenti e agli utenti di
osservanza delle misure precauzionali, ivi compreso l’utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale, previste dalle vigenti disposizioni statali e regionali, anche come aggiornate
dall’Unità di Crisi regionale e successivamente pubblicate sul sito web della Regione.
3. Disposizioni in tema di ingressi e rientri nel territorio regionale.
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3.1. A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso nel
territorio regionale, fino al 2 giugno 2020 è fatto obbligo, salvo che l’arrivo sia motivato da
comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati
motivi di salute:
– di comunicare l’arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al
Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina
generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione
Campania;
– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento
per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;
– di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della
ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta
ove appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania, per ogni conseguente
determinazione.
3.2 . E’ fatto obbligo, ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza
su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unita’ di Crisi
regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle
AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e stazioni ferroviarie, anche
dell’Alta velocità, del territorio.
3. 3. A tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli- Afragola, Salerno,
Benevento, Caserta, Aversa, Battipaglia, Capaccio- Paestum, Agropoli, Vallo della Lucania, Sapri, e
presso le altre, che saranno eventualmente individuate dall’Unità di Crisi regionale e dalla stessa
comunicate ai Comuni interessati e alle ASL competenti, con treni che effettuano collegamenti
interregionali, ovvero ai caselli autostradali, all’aeroporto o negli altri punti di accesso al territorio
regionale è fatto obbligo di:
– sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, e in caso di temperatura pari o superiore a
37,5 °C, a test rapido Covid-19 secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, caselli o
altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;
– autocertificare il luogo ove sarà osservato l’isolamento domiciliare, ove lo spostamento non sia
motivato da esigenze lavorative o motivi di salute e in ogni caso il luogo di destinazione, nonché
l’impegno a restare disponibile per ogni necessario controllo da parte del SSR.
3.4 . Ai singoli Comuni individuati nel precedente punto 3.3, d’intesa con la Protezione civile
regionale, la Polfer e le altre Forze dell’Ordine individuate dalle Autorità competenti, con il
Dipartimento di prevenzione della ASL competente, la Croce Rossa e la Protezione Aziendale di RFI,
è fatto obbligo di assicurare l’organizzazione di singole postazioni di verifica per l’identificazione dei
passeggeri, la raccolta delle autocertificazioni rilasciate, la rilevazione della temperatura corporea,
la eventuale somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti,
alla stregua delle disposizioni vigenti, per quanto di rispettiva competenza.
3.5. A cura di Trenitalia e NTV è fatto obbligo di assicurare adeguate comunicazioni, a bordo di tutti
i convogli in transito e in fermata sulle linee interessate dal presente provvedimento, in ordine agli
obblighi in capo ai viaggiatori con destinazione nelle stazioni campane. Ai concessionari autostradali
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è fatto obbligo di dare massima diffusione alle disposizioni di cui al presente provvedimento
all’utenza.
3. 6 A tutti gli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative nel territorio
regionale è fatto obbligo di comunicare quotidianamente all’Unità di Crisi Regionale, istituita con
DPGRC n.45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., le generalità di tutti i soggetti che riconsegnino, presso
dette sedi, veicoli presi a noleggio al di fuori del territorio regionale, nonchè le ulteriori consegne
eventualmente già previste o programmate.
3.7. A tutti gli esercenti attività di noleggio con conducente è fatto obbligo di segnalare all’Unità di
Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., i nominativi e la destinazione
di tutti i soggetti che si avvalgano di detti servizi per accedere al territorio regionale.
3.8. Ai soggetti di cui ai punti 3.6 e 3.7 è fatto obbligo di dare massima diffusione, presso la propria
utenza, alle disposizioni di cui al presente provvedimento.
3.9. L’Unità di Crisi regionale, acquisiti i nominativi e le informazioni di cui al precedente punto 3.6
e 3.7, provvederà ad inoltrarli ai Comuni e alle ASL competenti per territorio, per l’attivazione dei
controlli sul rispetto degli obblighi sanciti dalla presente Ordinanza e – ove necessario- dei protocolli
sanitari previsti, nonché -nell’ottica di collaborazione istituzionale- alla Prefettura competente per
territorio, onde agevolare le verifiche di competenza.
3.10 E’ fatta espressa raccomandazione a tutti gli Enti ed Autorità competenti, di confermare ogni
sforzo volto ad intensificare le attività di competenza relative ai controlli presso caselli autostradali,
stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti onde assicurare il rispetto delle misure stabilite con la presente
ordinanza.
4. Disposizioni in tema di accesso alle Isole del Golfo.
Alle persone dirette verso le isole di Capri, Ischia e Procida, fatti salvi gli obblighi previsti dal
precedente punto 3. della presente ordinanza, è fatto altresì obbligo di osservare le seguenti
disposizioni:
4. 1. Spostamenti da altre regioni italiane e dall’estero, nei casi consentiti dall’art.1, commi 2 e 4 del
decreto legge n.33 del 16 maggio 2020:
– divieto di raggiungere le isole con mezzi privati da diporto, tenuto conto dell’esigenza di
controllare gli imbarchi e gli sbarchi;
– obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti di linea e dalle sole stazioni
di Napoli Porto di Massa e Pozzuoli;
– obbligo della prenotazione online almeno 24 ore prima della partenza, in modo da consentire
la più celere organizzazione dei controlli sanitari;
– obbligo di presentarsi all’imbarco almeno un’ora prima della partenza, per consentire i
controlli;
– obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea ed al
test rapido Covid-19;
– divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea pari o superiore
a 37,5°C;
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– divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19,
con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell’esito del tampone molecolare
nasofaringeo;
– osservanza degli obblighi di cui al precedente punto 3.1 della presente Ordinanza.
– Spostamenti infraregionali:
– divieto di raggiungere le isole con mezzi privati da diporto, tenuto conto dell’esigenza di
controllare gli imbarchi e gli sbarchi, fatta eccezione per le imbarcazioni ormeggiate presso i
porti isolani e impegnate in spostamenti temporanei;
– obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti e aliscafi di linea dalle stazioni
di Napoli Porto di Massa, Napoli Beverello, Pozzuoli, Castellamare di Stabia e Sorrento;
– obbligo di presentarsi all’imbarco almeno un’ora prima della partenza, per consentire i
controlli;
– obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, in
caso di temperatura pari o superiore a 37,5°C, a test rapido Covid-19;
– divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea pari o superiore
a 37,5°C;
– divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19,
con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell’esito del tampone molecolare
nasofaringeo.
4.2 Agli esercenti i servizi di collegamento marittimo con le isole del Golfo di Napoli è fatto
obbligo di mettere a disposizione delle ASL competenti e dell’Unità di Crisi regionale gli
elenchi delle prenotazioni obbligatorie ricevute ai sensi del presente provvedimento, in tempo
utile a consentire l’organizzazione dei controlli nonché a dare massima diffusione, presso la
propria utenza, alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza. Agli stessi è fatto, altresì,
obbligo di stretta osservanza delle misure di sicurezza e precauzionali di cui alle Linee guida
nazionali e regionali in tema di TPL, a tutela degli operatori e degli utenti.
4.3 Ai Comuni delle località di imbarco per le isole del Golfo di Napoli, d’intesa con la
Protezione civile regionale e le altre Forze dell’Ordine individuate dalle Autorità competenti,
con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, è raccomandata la più ampia
collaborazione, anche attraverso la Polizia Locale, per l’ordinato svolgimento delle operazioni
di controllo di imbarco- sbarco, la raccolta delle autocertificazioni rilasciate, la rilevazione
della temperatura corporea, la somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi
adempimenti per i casi sospetti, per quanto di rispettiva competenza.
5. Disposizioni in tema di attività motoria e sportiva.
5.1 E’ consentito lo svolgimento di attività motoria e sportiva all’aperto, in luoghi pubblici o aperti al
pubblico, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per
l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, a meno che non sia necessaria la
presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti ovvero si tratti di
persone appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente. Per l’attività motoria è
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obbligatorio l’uso della mascherina; per l’attività sportiva, ove incompatibile con l’uso della
mascherina, è fatto comunque obbligo di portarla con sé e di indossarla ove ci si trovi in prossimità
di altre persone. L’esercizio dell’attività sportiva sul lungomare, nelle ville, nei giardini e parchi
pubblici e aperti al pubblico è consentito dalle ore 5,30 alle ore 8,30, a meno non si tratti di spazi
destinati dai Comuni all’esclusiva fruizione da parte degli sportivi, nel qual caso è consentito
senza limiti di orario o secondo gli orari previsti nei relativi provvedimenti comunali; nonché,
senza limiti di orario, nelle altre aree pubbliche o aperte al pubblico, comunque nel rispetto del
divieto di assembramenti. L’attività sportiva nei circoli ed associazioni sportive di discipline che
consentono il rispetto della prescritta distanza interpersonale (quali tennis, ginnastica,
pattinaggio) è limitata all’uso degli spazi all’aperto, salvo che, nelle more delle Linee Guida
previste dal DPCM 17 maggio 2020, specifiche e adeguate misure precauzionali obbligatorie
siano state predisposte dalle federazioni, associazioni o circoli e validate dall’Unità di crisi
regionale. Resta ferma, fino al 25 maggio 2020, la chiusura delle piscine e delle palestre.
5.2 Fatte salve le vigenti disposizioni statali di settore, nelle more della definizione delle Linee guida
previste dal DPCM 17 maggio 2020, sono consentite le attivtà sportive, anche agonistiche,
purchè in assenza di pubblico, svolte in strutture autorizzate all’aperto su ampi spazi (golf,
motociclismo, equitazione, ippica), nel rispetto delle misure precauzionali predisposte dalle
federazioni, associazioni, circoli o strutture e validate dall’Unità di crisi regionale.
6.Obbligo di utilizzo delle mascherine nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, all’aperto
e al chiuso.
Su tutto il territorio regionale resta confermato l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale di cui all’art.16 del decreto-legge n.18/2020 (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed
aperte al pubblico del territorio regionale. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei
sei anni, nonche’ i soggetti con forme di disabilita’ non compatibili con l’uso continuativo della
mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l’utilizzo sotto
stretta sorveglianza dei soggetti all’uopo titolati.
7.Conferma dell’Ordinanza n.47 del 16 maggio 2020.
Fino al 20 maggio 2020, per le motivazioni e finalità ivi espresse, è confermata l’Ordinanza n.47
del 16 maggio 2020, concernente specifiche disposizioni relative al Comune di Letino (CE).
8. Sanzioni.
Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, salvo che il fatto
costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle
disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui
all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (pagamento di sanzione
pecuniaria da euro 400 a euro 3.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio
di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura
dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni.
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9. Rinvio al DPCM 17 maggio 2020.
Per quanto non espressamente derogato dal presente provvedimento, è fatto salvo quanto previsto
dal DPCM 17 maggio 2020.
10. La presente Ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1 , comma 16 decreto-legge 16 maggio
2020, n.33, al Ministro della Salute, è notificata all’Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle
Prefetture, alle AASSLL, a RFI, a Trenitalia, a NTV, ai concessionari di trasporto pubblico su
gomma a lunga percorrenza, ad Autostrade per l’Italia spa, alla GESAC spa., all’Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (Napoli, Salerno, Castellammare), alle Capitanerie
di Porto, alle società esercenti i servizi di collegamento marittimo con le isole del Golfo di
Napoli, alle Camere di Commercio ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione
Campania nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
DE LUCA
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