1. Con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, su tutto il territorio della regione Campania si osservano le seguenti disposizioni:
1.1 Sono vietate le attivita’ dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. I relativi esercizi sono temporaneamente chiusi, fino alla data 25 marzo 2020;
1.2 I supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità —che restano aperti – sono legittimati ad effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi DPI;
1.3 E’ responsabilità dei Comuni e dei Piani Sociali di Zona garantire l’assistenza ai singoli cittadini indigenti e/o soli. Restano consentite, fermo l’obbligo di adozione di tutte le
misure precauzionali, le attività degli enti del terzo settore che si occupano di assistenza agli indigenti e le attività di volontariato che prevedono l’aiuto alimentare e farmaceutico;
1.4 Gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad es., bar, tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite
dal DPCM 11 marzo 2020, come integrato dalle presenti disposizioni, ed hanno l’obbligo di sospensione immediata delle attività vietate, quali bar, video-giochi, scommesse;
1.5 E’ vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi al generi alimentari;
1.6 È fatto divieto di frequentare parchi urbani e ville comunali. I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso.
1.7. Resta fermo il divieto di utilizzo degli impianti sportivi di qualsiasi genere, con la sola esclusione di quelli dedicati a sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di
categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto
senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere
il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli | accompagnatori che vi partecipano;
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cuì al presente provvedimento è punito ai sensi dell’art.650 del codice penale.
3. I soggetti competenti assicurano l’esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.
La presente ordinanza è notificata ai Sindaci e ai Prefetti ed e’ trasmessa al Presidenie del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Vincenzo De Luca
L’ordinanza completa: http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-13-12-03-2020.pdf