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Monte di Procida. Per il Carnevale vietati spray schiumogeni e lanciare uova,farina,liquidi o gas contro persone e cose

IL SINDACO Considerato che negli anni scorsi,in occasione dei festeggiamenti del Carnevale,si è constatata la riprovevole abitudine,soprattutto di adolescenti e di minori,di utilizzare in modo incontrollato in luoghi pubblici spray schiumogeni e lanciare uova,farina,liquidi o gas contro persone e cose;

  Visto che nella fattispecie,tali deprecabili comportamenti,tra cui alcuni di particolare pericolosità,costituiscono motivo di sicura turbativa sociale ed evidenzia la necessità,al fine di tutelare l’interesse generale della collettività,della quiete,della sicurezza pubblica e della libera fruibilità dei beni comuni, di emanare un idoneo provvedimento che,particolarmente nel periodo interessato, vieti, sia su aree private che pubbliche,la commercializzazione dei prodotti sopraindicati;

             Ritenuto necessario disciplinare per l’occasione la vendita e l’uso dei prodotti di cui sopra;

             Vista la legge N.689 del 24/11/1981;

             Visto l’art.54 del D.Lgs.N.267/2000;

 

ORDINA

 

             È vietata, dal 17 Febbraio al 25 Febbraio 2020, la vendita ai minorenni e l’uso da parte di tutti i cittadini sulle aree e strade pubbliche del territorio comunale, di uova,farina,getti di schiuma sintetica,nonché di tutti gli altri prodotti similari con getti di schiuma o di gas, al fine di evitare episodi di teppismo e per garantire la pubblica e privata incolumità;

            I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00, nonché la confisca delle cose utilizzate a commettere la violazione.

             La sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata ai genitori o al genitore esercente la patria potestà, nel caso di persone minorenni.

             Che la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito Internet del Comune, nonché copia della presente ordinanza viene inviata ai mezzi di informazione locale per l’adeguata pubblicità,oltre alle associazioni che organizzano eventi e/o manifestazioni carnevalesche ed alle associazioni di categoria dei commercianti, affinchè svolgano opera di sensibilizzazione in ordine al contenuto della presente disposizione.

            Le forze dell’Ordine sono incaricate della perfetta esecuzione della presente ordinanza.

            Che contro il presente provvedimento, a norma dell’art.3 della legge N.241/1990 si avverte che,avverso alla presente ordinanza,in applicazione della L. N.1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza,per eccesso o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Campania. In alternativa entro 120 giorni sempre a far data dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. N.1199/1971.

           Dalla civica sede, lì 12 febbraio 2020             

 

                                                                                                       f.to     Dott. Giuseppe PUGLIESE

       

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