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De Luca: ho firmato l’ordinanza n.70 che rende obbligatorio lo screening sul personale scolastico e ne stabilisce le modalità

Estratto dell’ ORDINANZA n. 70 dell’8 settembre 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Misure di prevenzione dei contagi in vista dell’avvio dell’anno
scolastico.

RITENUTO
che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate, tenuto conto del numero crescente di contagi registrati nel territorio campano, la maggior parte dei quali asintomatici o paucisintomatici, e dei gravissimi rischi connessi alla diffusione di eventuali contagi negli ambienti scolastici;

ORDINA
1. Fermi restando i provvedimenti statali e regionali vigenti in materia e fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della regione, con decorrenza immediata:

1.1. A tutto il personale, docente e non docente, delle scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania è fatto obbligo:
– ove residente nella regione Campania, di segnalarsi al proprio Medico di medicina generale ovvero al Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza al fine di
sottoporsi al test sierologico e/o tampone e di esibizione dei relativi esiti al proprio Dirigente scolastico, che esercita le funzioni di Datore di lavoro nelle scuole statali,
ovvero, per le scuole paritarie, al Datore di lavoro;
– ove residente in regione diversa dalla Campania, di segnalarsi al proprio Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di Datore di lavoro nelle scuole statali), ovvero,
per le scuole paritarie, al Datore di lavoro, al fine di sottoporsi al test e/o del tampone a cura del servizio sanitario regionale.

1.2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1.1. non si applicano ai soggetti che comprovino al proprio Dirigente scolastico- ovvero, per le scuole paritarie, al Datore di
lavoro- di aver effettuato, anche su base volontaria, test sierologico e/o tampone diagnostico in data non anteriore al 24 agosto 2020, con esito “negativo”.

1.3. Ai Dirigenti scolastici ovvero, per le scuole paritarie, ai Datori di lavoro, è fatto obbligo di raccogliere e segnalare alla ASL di riferimento della scuola i nominativi dei soggetti, di cui al precedente punto 1.1., secondo alinea, da sottoporre a screening e di verificare, antecedentemente all’avvio dell’anno scolastico, che tutto il personale sia stato sottoposto a screening, segnalando alla ASL di riferimento entro il 21 settembre 2020 eventuali soggetti che risultino ancora non controllati.

1.4. E’ demandata alle AASSLL della Campania ogni iniziativa e attività- anche con il supporto, ove necessario, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno  volta all’espletamento delle attività di screening di cui al presente provvedimento con ogni sollecitudine e in ogni caso in tempo utile alla riapertura delle attività scolastiche in data 24 settembre 2020.

1.5. I Dirigenti Scolastici/Datori di lavoro avranno cura di diffondere il presente provvedimento presso il proprio personale e di richiamare le sanzioni connesse
all’eventuale inosservanza, previste al punto 2 del presente provvedimento.

2. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la
sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.

3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

4. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all’ANCI Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DE LUCA

Link all’ordinanza n.70 dell’8 settembre 2020

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