25/07/2020 – Chiarimento n. 29 del 25 luglio 2020 all’ordinanza n. 63 del 24 luglio 2020.
Con riferimento all’Ordinanza n. 63 del 24/7/2020, pubblicata sul BURC n. 152 di pari data, si forniscono i seguenti chiarimenti:
1. la disposizione di cui al punto 4 della citata ordinanza -a mente della quale “(omissis) …è dato mandato alle AASSLL competenti e all’Istituto Zooprofilattico di effettuare controlli sanitari (tamponi e/o test sierologici) su tutti i cittadini italiani e stranieri che facciano ingresso nel territorio regionale dalle aree extra Schengen e dagli altri Stati non contemplati dall’art.6, comma 1 DPCM 11 giugno 2020 e/o previsti dall’art.1, comma 2 dell’Ordinanza del Ministro della Salute 30 giugno 2020. Alle Autorità ed Enti competenti è raccomandato il puntuale controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al citato art.4, comma 3 DPCM 11 giugno 2020, in tema di isolamento fiduciario obbligatorio.”- rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia (DPCM 11 giugno 2020 e Ordinanza Ministro della Salute 30 giugno 2020, la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 luglio dal DPCM 14 luglio 2020) ai fini della individuazione dei soggetti, italiani o stranieri, in arrivo da Paesi esteri, tenuti all’osservanza dell’isolamento domiciliare per quattordici giorni e dispone che agli stessi vengano somministrati tamponi e/o test sierologici a cura delle ASSLL competenti, d’intesa con l’Istituto Zooprofilattico per il Mezzogiorno, al fine di individuare con tempestività eventuali positività al virus in capo a tali cittadini ed avviare immediatamente, se del caso, l’attività di ricostruzione dei casi di cd.”contatto stretto”.
Il medesimo provvedimento richiama le Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle AASSLL interessate) al controllo sul rispetto dell’osservanza del regime di isolamento. Si precisa che, ai sensi dei provvedimenti statali sopra citati, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:
a) Stati membri dell’Unione Europea;
b) Stati parte dell’accordo di Schengen;
c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
d) Andorra, Principato di Monaco;
e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Si rammenta altresì che, ai sensi di quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020- pure richiamata dall’Ordinanza regionale in oggetto- la cui efficacia è stata differita fino al 31 luglio 2020 dal DPCM 14 luglio 2020, “ 1. Fermi restando gli obblighi e le limitazioni di cui all’art. 1, commi 2 e 3, dell’ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2020, n. 165, allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19, sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi:
a) Armenia;
b) Bahrein;
c) Bangladesh;
d) Brasile;
e) Bosnia Erzegovina;
f) Cile;
g) Kuwait;
h) Macedonia del Nord;
i) Moldova;
j) Oman;
l) Panama;
m) Perù;
n) Repubblica Dominicana”.
Link al chiarimento: http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-29-all-ordinanza-n-63.pdf