Dal 30 marzo è possibile inviare le domande di sospensione delle rate del mutuo per l’abitazione principale per chi attraversa un momento di difficoltà dovuto all’emergenza coronavirus, secondo quanto previsto dall’ultimo decreto “Cura Italia” . Dopo l’estensione introdotta con il decreto dello scorso 2 marzo, che ha dato la possibilità di congelare le rate del mutuo anche ai lavoratori dipendenti e parasubordinati che hanno subito la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario lavorativo per almeno 30 giorni in seguito all’emergenza coronavirus, è arrivata un’aggiunta col decreto “Cura Italia” che ha esteso infatti questa possibilità, per i prossimi nove mesi, anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti.
In quali casi è possibile sospendere le rate
Possono richiedere la sospensione delle rate (per un massimo di 18 mesi) tutti gli intestatari di un contratto di mutuo che hanno subito la riduzione dell’orario per 30 giorni e per almeno il 20% o la sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni. Sia il mutuo che il richiedente, però, devono rispettare alcuni criteri precisi:
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normalmente il contratto deve essere stato stipulato da più di un anno rispetto alla data di richiesta della sospensione; ma le ultime norme hanno eliminato questo requisito per le domande presentate nei prossimi nove mesi;
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la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro devono essere avvenute nei tre anni precedenti alla richiesta;
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il capitale erogato del mutuo non può essere superiore a 250.000;
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il mutuo deve essere stato acceso per l’acquisto dell’abitazione principale e non per un immobile di lusso;
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Per i prossimi nove mesi questa misura vale anche per autonomi (escluse le imprese ma vale per ditte individuali ed artigiani)e liberi professionisti che dichiarano con autocertificazione di aver subito dal 21 febbraio in avanti per tre mesi o comunque, se inferiore a un trimestre, fino al momento della presentazione della domanda, una riduzione del fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019.
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E sempre per le domande presentate fino al 17 dicembre 2020 sono ammessi alla sospensione anche i mutui che hanno beneficiato del Fondo di garanzia prima casa, normalmente esclusi dalla sospensione come tutti i mutui che hanno beneficiato di agevolazioni pubbliche.
Come fare la richiesta di sospensione
Le domande possono essere inoltrate a partire dal 30 marzo 2020: è necessario compilare il modulo disponibile anche sul sito www.consap.it e rivolgersi quindi direttamente alla propria banca. Attenzione, perché, in seguito all’emergenza sanitaria, molte banche ricevono solo su appuntamento: meglio muoversi per tempo e prenotare la vostra visita in filiale. Considerate anche che alcune banche potrebbero accettare l’invio del modulo e degli allegati tramite email, anche in formato foto, contattate la vostra filiale per accertarvi di questa possibilità. Oltre al modulo compilato, bisognerà consegnare alla banca anche la documentazione che attesti il rispetto dei requisiti previsti: sarà la filiale a ritirare la documentazione e a consegnarla direttamente a Consap che farà tutte le verifiche del caso e fornisce una risposta positiva o negativa entro 15 giorni. In caso di esito positivo, la sospensione viene attivata nei successivi 30 giorni lavorativi (che diventano 45 in caso di mutuo cartolarizzato). Al momento della consegna della richiesta di sospensione, comunque, la banca non conteggia gli interessi moratori sulle rate. Ricordate infine che la sospensione non può essere richiesta in caso di ritardo superiore ai 90 giorni consecutivi nel pagamento delle rate.
Per quanto tempo possono essere sospese le rate
Normalmente è il richiedente che sceglie il periodo di sospensione delle rate per un massimo di 18 mesi, divisibile anche in due periodi. Invece, in caso di richiesta per la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro la sospensione delle rate, il Regolamento del Fondo prevede criteri diversi. La sospensione potrà essere:
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di massimo sei mesi per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo compreso tra 30 e 150 giorni consecutivi;
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di massimo 12 mesi per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo compreso tra 151 e 302 giorni consecutivi;
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di massimo 18 mesi per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo superiore a 302 giorni consecutivi.
Ma il mutuatario può fare più richieste per lo stesso mutuo, al prolungarsi del periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, fino ad arrivare ad un massimo di 18 mesi.
Lucia Mancino
Commercialista e Consulente del lavoro