Video intervento di Lucia Mancino al “Diario della Quarantena” su Bonus e Credito d’Imposta
Credito d’imposta per sanificazione ambienti di lavoro: aspetti generali
Con l’art. 30 del D.L. 8 aprile 20202, n. 23, sono stati integrati i benefici previsti dall’art. 64 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che disciplinano il credito di imposta espressamente previsto:
- per la sanificazione degli ambienti di lavoro;
e:
- per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro.
Ai fini operativi, viene stabilito il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura pari al 50% degli oneri sostenuti dai soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e delle attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di protezione individuale, nel limite massimo di € 20.000,00 di spese sostenute da ciascun beneficiario e nel limite delle risorse disponibili.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, con la circolare 13 aprile 2020, n. 9/E, ha puntualizzato che il beneficio in argomento si deve necessariamente riferire alle spese che, in concreto, risultano sostenute nel corso del 2020.
Ambito di applicazione del credito d’imposta
Il credito d’imposta, come accennato, trova applicazione nei riguardi dei soggetti esercenti:
- attività di impresa;
- attività professionale o artistica;
e, conseguentemente, poiché non sono state precisate specifiche eccezioni all’ambito di operatività del medesimo, si ritiene che i benefici trovano applicazione in maniera non differenziata ai citati operatori economici senza limitazione alcuna in relazione all’attività in concreto posta in essere.
Ne deriva, di conseguenza, che si devono ritenere esclusi dalla possibilità di beneficiare del credito d’imposta coloro che non esercitano attività d’impresa, arte o professione e, quindi:
- i privati;
- le organizzazioni e le associazioni che non esplicano una delle anzidette attività.
Per quanto attiene all’ambito oggettivo di applicazione, le disposizioni normative individuano le tipologie di oneri che si devono ritenere ammessi al beneficio individuabili, come detto, nell’ambito delle spese sostenute per:
- sanificazione sia degli ambienti di lavoro, sia delle attrezzature da lavoro;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale;
per l’acquisizione di altri dispositivi di sicurezza al fine di proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale sia ad agenti biologici, sia a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, compresa l’eventuale loro installazione.
A titolo di mera esemplificazione, senza pretesa di completezza, il credito d’imposta in argomento trova applicazione con riferimento:
- alle mascherine chirurgiche;
- alle mascherine Ffp2 e Ffp3;
- ai guanti;
- alle visiere di protezione;
- agli occhiali protettivi;
- alle tute di protezione;
- ai calzari;
nonché per l’acquisto e l’installazione di:
- barriere;
- pannelli protettivi;
- detergenti mani o gel antibatterici;
Inoltre, si ritiene opportuno precisare che con il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, è stato previsto l’obbligo di informare sia tutti i lavoratori, sia chiunque entri nei locali dell’impresa, sulle disposizioni delle autorità in merito al contrasto dell’epidemia, consegnando e/o affiggendo appositi opuscoli informativi, all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali.
Lucia Mancino
Commercialista e Consulente del lavoro