Considerato che negli anni scorsi,in occasione dei festeggiamenti del Carnevale,si è constatata la riprovevole abitudine,soprattutto di adolescenti e di minori,di utilizzare in modo incontrollato in luoghi pubblici spray schiumogeni e lanciare uova,farina,liquidi o gas contro persone e cose;
Visto che nella fattispecie,tali deprecabili comportamenti,tra cui alcuni di particolare pericolosità,costituiscono motivo di sicura turbativa sociale ed evidenzia la necessità,al fine di tutelare l’interesse generale della collettività,della quiete,della sicurezza pubblica e della libera fruibilità dei beni comuni, di emanare un idoneo provvedimento che,particolarmente nel periodo interessato, vieti, sia su aree private che pubbliche,la commercializzazione dei prodotti sopraindicati;
Ritenuto necessario disciplinare per l’occasione la vendita e l’uso dei prodotti di cui sopra;
ORDINA
È vietata,dal 20 Febbraio al 28 febbraio 2017,la vendita ai minorenni e l’uso da parte di tutti i cittadini sulle aree e strade pubbliche del territorio comunale, di uova,farina,getti di schiuma sintetica,nonché di tutti gli altri prodotti similari con getti di schiuma o di gas, al fine di evitare episodi di teppismo e per garantire la pubblica e privata incolumità;
I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00, nonché la confisca delle cose utilizzate a commettere la violazione.
La sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata ai genitori o al genitore esercente la patria potestà, nel caso di persone minorenni.
Le forze dell’Ordine sono incaricate della perfetta esecuzione della presente ordinanza.
Dott. Giuseppe PUGLIESE
L’ordinanza completa qui: http://www.montediprocida.com/albo-pretorio/scripts/condividi.php?id=6760