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Pagamenti per gli affitti delle abitazioni, ecco i chiarimenti per il pagare anche con assegni.

affittiSi tratta di un chiarimento su un provvedimento che ha creato molti disagi a proprietari e inquilini che da gennaio erano costretti a pagare con assegno, bonifico o vaglia postale gli affitti, anche se di importo modesto e la maggior parte di loro non hanno conto corrente.
Ora il Ministero del Tesoro ha chiarito che l’obbligo vale solo per pagamenti da mille euro in su.

Per quelli più bassi, basta la semplice ricevuta.

OGGETTO: Chiarimenti interpretativi in merito alle modalità di pagamento dei
canoni di locazione di unità abitative (articolo 1, comma 50, legge 27
dicembre 2013 n. 147)
A seguito di richieste di chiarimenti provenute a questa amministrazione su
indirizzo dell’Agenzia delle Entrate, si forniscono talune delucidazioni sull’obbligo di
provvedere al pagamento dei canoni di locazione per unità abitative con modalità e
forme che escludano l’uso del contante, introdotto dall’articolo 1 comma 50 della Legge
27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: “legge di stabilità 2014”).
La norma testualmente recita: “All’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:
1.1 i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per
quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente,
quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne
assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per
l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del
conduttore”.
Preliminarmente, si precisa che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni comminate
ai sensi del d.lgs. n. 231/07, con finalità di prevenzione del riciclaggio e di
finanziamento al terrorismo, rileva unicamente il limite stabilito dall’art. 49 del citato
decreto ai sensi del quale “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di
deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera,
effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di
trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è
vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono
Ministero
dell ’ Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V – PREVENZIONE DELL’UTILIZZO
DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI

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