Adesso è ufficiale e DEFINITIVO: l’ASD Monte di Procida Cappella Calcio è nella fase play-off del campionato di eccellenza.
La decisione è stat ufficializzata nel primo pomeriggio dopo che la federazione ha emanato il solito comunicato settimanale nel quale il giudice sportivo, dopo aver esaminato il controricorso del Marcianise, ha deciso di bocciare le tesi della società casertana dando di nuvo ragione alla squadra di patron Marasco.
Ecco: la comunicazione del Giudice sportivo:
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 109 del 10 maggio 2012 Pagina 2655
calciatore medesimo ha affermato “di non aver mai conferito mandato” all’assistente legale indicato
nella notifica più volte citata e di “non aver avuto… alcuna comunicazione… sull’esito del richiamato
deferimento disciplinare, ad eccezione di quanto specificato sul C.U. n. 106 del 04/05/2012, pag.
2555 del C.R. Campania”. Viceversa, dalla documentazione trasmessa dal C.R. Lazio si rileva che il
calciatore Rosi Giuseppe, in data 9.05.2011, ha conferito incarico all’assistente legale indicato in
tutti gli atti del deferimento presso la C.D.T. del C.R. Lazio, eleggendo domicilio presso lo studio del
medesimo assistente legale. Si evince, altresì, che il domicilio eletto corrisponde esattamente a
quello, di cui alla notifica spedita dalla C.D.T. del C.R. Lazio, della quale è stato trasmesso, a questa
C.D.T., in copia, l’avviso di ricevimento, sul quale sono ben leggibili sia il timbro postale di recapito
(17.04.2012), sia la data, vergata a mano, a fianco alla firma del ricevente. Devono, quindi, rigettarsi
tutte le obiezioni presentate dalla ricorrente società Progreditur Marcianise. Dalla perfetta regolarità
della più volte citata notifica trova conferma la data di decorrenza della squalifica a carico del
calciatore Rosi Giuseppe. Di conseguenza, come già specificato dal G.S.T., alla gara oggetto del
reclamo in esame, il calciatore Rosi Giuseppe ha partecipato in posizione irregolare, agli effetti
disciplinari, in quanto già gravato da squalifica ritualmente e regolarmente comunicatagli. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo della società Progreditur Marcianise, confermando la delibera del
G.S.T. di infliggere, a carico della società Progreditur Marcianise, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata
DUNQUE DOMENICA 13 MAGGIO ORE 16.30 TUTTI A CARANO PER GIOCARE UNA PARTITA STORICA