BACOLI. Il Comune di Bacoli rischia la bancarotta. È infatti stato reso noto che il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta del Comune, avvenuta mediante appello, di rimborso del ticket di 5 euro per l’accesso all’affollatissimo litorale flegreo nell’estate del 2005 presentata da un cittadino. Già il TAR della Campania aveva annullato l’applicazione di tale tributo. In particolare, risale al maggio 2006 la sentenza del TAR, sede di Napoli, Sezione I, con procedimento avviato in data 19 aprile 2006 e numero 4029, allora presieduta da Domenico Luigi Nappi e composta da Fabio Donadono e Carlo Buonauro, con la quale furono annullati nello specifico i provvedimenti con cui il Comune di Bacoli ha approvato il Piano generale Urbano del Traffico e sono istituite zone a traffico limitato con pagamento, per l’accesso alle medesime, di ticket. Proponenti, ben 45 soggetti, a capo di varie attività commerciali (lidi, autoparcheggi, ristoranti e pizzerie, esercizi commerciali di generi diversi), in quanto lesi nei loro interessi. Ciò anche a seguito dalle azioni già intraprese precedentemente dallo stesso TAR in merito ad altri provvedimenti dalla stessa amministrazione adottati – trattasi degli anni 2003 e 2004 – anche con divieto di accesso per i motoveicoli e ciclomotori nelle zone a traffico limitato, annullati dallo stesso con sentenze nn. 896/05 e 897/05 della V Sezione. Si legge nel verbale finale della sentenza che “alla stregua della Direttiva Ministeriale emanata ex art. 36 del D. L.gs. n. 285/1992, la quale al punto 5.8 fa obbligo, come meglio si dirà in seguito, al Comune di depositare il P.U.T. per 30 gg. in visione del pubblico con possibile presentazione di osservazioni da parte dei “cittadini” ai quali è evidentemente riconosciuto un interesse giuridicamente qualificato a inserirsi nel complesso procedimento di formazione del PUT. concorrendo con apporti collaborativi alla determinazione delle relative scelte, […] Ammissibile quindi in rito, la impugnativa è anche fondata nel merito”. La delibera, quindi, violava l’art. 36 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) e la direttiva a cui lo stesso articolo rinvia, riferendosi in particolare alla “particolare influenza turistica” ai comuni aventi meno di trentamila abitanti, anche se solo in particolare periodo dell’anno. Un sentenza che già allora aveva asunto un profondo significato, in quanto presa dal Commissario straordinario, a ridosso della ricostituzione degli organi istituzionali del Comune Bacoli, precedentemente sciolto per infiltrazioni camorristiche ed in via di urgenza espressamente ravvisata. Successivamente, vari gruppi di residenti avevano richiesto al Comune dell’area flegrea il dovuto rimborso. Ne consegue che ora, a fronte del pagamento di un ticket di sole 5 euro, il Comune di Bacoli dovrà versare una somma pari a circa 800 euro, ossia l’equivalente di tale costo, con l’aggiunta di spese ed aggravi. Una spesa che, forse solo grazie all’attività turistica dalla quale voleva trarre introiti, potrebbe essere ripagata. Intanto, il decreto “Milleproroghe” è stato ampiamente discusso per l’introduzione della cosiddetta “tassa di scopo”, pagata da tutti i turisti che visitano le città d’arte
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