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Ordinanza "anti alcool": vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche

Un ordinanza sindacale vieta la vendita per asporto di bevande alcoliche nel periodo 13 agosto -15 ottobre 2006.

L’Ordinanza è stata trasmessa, con una lettera di presentazione a firma del Sindaco e del Consigliere delegato alla Politiche Sociali, agli esercenti la vendita per asporto di bevande alcoliche che operano sul nostro territorio. L’ inizitaiva sarà meglio presentata agli esercenti e a tutti i cittadini interessati, in un incontro che si terrà presso la Sala Consiliare del Comune, venerdì 18 agosto, alle ore 10,30.

E’ una misura – ha affermato Anzalone – necessaria per dare un segnale di contrasto ad un fenomeno, quello dell’alcoolismo tra i giovani, che nel nostro paese sta assumendo proporzioni rilevanti, con ripercussioni gravi anche sull’ordine pubblico.

L’iniziativa, per ora solo sperimentale – ha aggiunto il Consigliere Delegato – vuole dare un segnale forte per elevare il livello di vivibilità della nostra cittadina. A tal uopo l’ordinanza è stata trasmessa, oltre che alla Polizia Municipale, ai Carabinieri, alla Prefettura, alla Questura ed al Tribunale.


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ORDINANZA N.
128
 

IL SINDACO 

     Ritenuto
che in molte zone della nostra città
si registra l’eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone
che stazionano negli spazi pubblici;

     Che
tale situazione porta all’inevitabile conseguenza del manifestarsi,
in particolare nelle ore serali e notturne,
di schiamazzi che turbano la quiete pubblica,
di risse ed episodi di violenza per futili motivi;


 Considerato che il predetto fenomeno ha assunto proporzioni rilevanti
ed è collegato alla vendita per asporto
di bevande alcoliche, anche a soggetti minorenni,
praticata da numerosi esercizi commerciali, esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche, disco-pub e attività
similari presenti sul territorio, aperti nelle ore serali e
notturne;

     Dato
atto che le bevande vendute per asporto vengono consumate all’esterno
degli esercizi commerciali e successivamente
i relativi contenitori vengono abbandonati, dopo l’uso, in luoghi
pubblici senza alcun riguardo per la pulizia dei
medesimi, in aperto contrasto con le norme di igiene dei suoli e dell’abitato,
costituendo ciò fonte di pericolo per
i cittadini che abitano nei pressi di quei luoghi e/o vi transitano;

     Rilevato
che sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini,
in tal senso, a seguito delle quali sono intervenute la Polizia Municipale
e le altre Forze dell’Ordine;

     Rinvenute
ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a
fronteggiare il fenomeno innanzi descritto, al fine di evitare possibili
pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e che hanno
il diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

     Ritenute
comprovate e prioritarie le esigenze di tutela della pubblica incolumità,
della quiete pubblica e dell’ordine
pubblico e di provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti
sopra descritti vietando ai predetti
esercizi commerciali la vendita per asporto
di bevande alcoliche nella fascia oraria dalle ore 21,00 alle ore 6,00
del giorno successivo;

      Ritenuto
opportuno prevedere, in via sperimentale, una durata temporale
del suddetto divieto, limitata al 15 ottobre 2006, al fine di valutarne
gli effetti;

      Visto
il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 14;

     Vista
la legge 21 novembre 1981, n. 689;

     Visti
gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, che assegnano
al Sindaco la competenza nell’adozione di provvedimenti contingibili
ed urgenti, rispettivamente, in caso di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica, nonché al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità dei cittadini;

      Visto
l’art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per
le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
 
 
 
 

ORDINA  

1) Nel periodo
dal 13 agosto al 15 ottobre 2006, nel territorio del Comune di Monte
di Procida, è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di
qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore, di vetro e non, da
parte degli esercizi commerciali, esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande, circoli privati, discoteche, disco-pub e attività similari
presenti sul territorio, nella fascia oraria dalle ore 21,00 alle ore
6,00 del giorno successivo;

2) Il divieto
di cui al punto 1) non si applica qualora l’esercente effettui servizio
a domicilio del cliente;

3) Le violazioni
delle disposizioni di cui al precedente punto 1) saranno punite con
la sanzione da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis
del D.Lgs. n. 267/2000;

4) Qualora allo
stesso esercente siano contestate tre violazioni alle disposizioni contenute
nel punto 1) della presente ordinanza, l’attività commerciale sarà
sospesa da tre a quindici giorni;

5) La presente
Ordinanza entrerà in vigore il terzo giorno dalla sua pubblicazione.
 

DISPONE 

Che la presente
Ordinanza venga:

- regolarmente
pubblicata all’Albo Pretorio e resa nota a mezzo della stampa locale
e mediante avviso sul sito internet
ufficiale del Comune di Monte di Procida e sui siti con maggiore rilevanza
locale;

- eseguita dal
Corpo di Polizia Municipale di Monte di Procida e da chiunque
altro spetti farla osservare;

- trasmessa
al Comandante della Polizia Municipale, ai singoli appartenenti al Corpo
di Polizia Municipale di Monte di Procida e, per opportuna conoscenza,
al Magistrato Dirigente della sezione distaccata del Tribunale di Pozzuoli
(NA), al Comandante della locale stazione dei Carabinieri, al Prefetto
di Napoli, al Questore di Napoli ed ai restanti soggetti responsabili
delle Forze dell’Ordine;
 

AVVERTE

     Che
avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR
Campania ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini
previsti dalla legge.

Monte di Procida,
lì 10 agosto 2006
 
 

                   Dott. Francesco Paolo Iannuzzi


A tutti
gli esercenti

la vendita per
asporto di bevande alcoliche

presenti sul
territorio del

Comune di Monte
di Procida
 
 

Oggetto: Comunicazione
Ordinanza Sindacale n. 128 del 10 agosto 2006, che

         vieta
    la vendita per asporto di bevande alcoliche.
     
     

           

                 Gentile esercente, 

     in
collaborazione con il Consigliere Delegato alle
Politiche Sociali, Giovedì 10 agosto,
ho sottoscritto il provvedimento in oggetto con l’intento di predisporre
uno strumento  operativo che, spero, in qualche misura, possa avere
un sia pur minimo effetto sulla lotta alla piaga dell’alcolismo; fenomeno
che, nel nostro paese, sta assumendo proporzioni sempre più rilevanti.

     Tale
strumento, certamente, non potrà, da solo,
realizzare gli effetti desiderati.

     La
stessa normativa statuale, pur prevedendo sanzioni penali gravissime
a carico di “chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico,
bevande alcoliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita”
(Art. 687 C.P.) e di “chiunque somministra bevande alcoliche a persona
in stato di manifesta ubriachezza” (Art. 687 C.P.), non è in grado
di risolvere il problema senza un controllo costante delle forze dell’ordine,
un continuo lavoro di prevenzione da parte di tutti gli Enti e le istituzioni
a ciò preposte, nonché un’incisiva campagna di contrasto, attraverso
la collaborazione delle famiglie, della scuola e
anche degli esercenti presenti sul nostro territorio.

     Confidiamo,
pertanto, sullo spirito di responsabilità
che, già nei primi mesi di questo mio mandato, ho potuto riscontrare
in ognuno di Voi, ricordandovi che la tutela della salute dei nostri
ragazzi assume, per noi genitori, un ruolo di primaria importanza.

     Saremmo
infinitamente grati a Voi tutti se
Venerdì 18 agosto 2006, alle
ore 10,30
,
presso la Sala Consiliare del Comune potreste onorarci della Vs. presenza,
al fine di renderVi partecipi delle iniziative che questa amministrazione
vorrà assumere per rendere quanto più efficace l’applicazione del
provvedimento in oggetto.

     Nel
contempo, però, ci premuriamo di allegare alla presente un slogan,
contenuto in un semplice cartello,
che vi invitiamo (senza alcun obbligo da parte vostra) di esporre nei
Vs. locali.

     Fiduciosi
di una Vs. cortese adesione alla presente,  si coglie l’occasione
per inviare
 

           Distinti Saluti  
 

    Il Consigliere Delegato
    alle Politiche sociali       
        Il Sindaco

              
    Nicola Anzalone     Dott. Francesco Paolo Iannuzzi

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