Sotto il profilo democratico il 7 ottobre 2001 è una data importante. Per la prima volta infatti i cittadini italiani partecipano direttamente al procedimento di formazione di una legge di revisione costituzionale.
Questo procedimento è disciplinato dall’articolo 138 della nostra Costituzione.
Proprio ai sensi di questa disposizione, è necessario….un referendum popolare “confermativo” (perché si conferma o meno una legge già approvata dal Parlamento) quando una legge modificativa della Costituzione non è approvata dalle Camere con una maggioranza qualificata, pari ai due terzi, ma solo con una maggioranza assoluta, pari a metà più uno.
Ed è quanto avvenuto con l’approvazione definitiva, l’8 marzo 2001, della legge modificativa del titolo V, parte seconda, della Costituzione.
Per compensare tale maggioranza “esigua” in seno al Parlamento, il legislatore costituente ha previsto l’intervento autorevole della volontà popolare, attraverso questo tipo di referendum, che vale a ratificare o meno quanto approvato dalle Camere.
In pratica, il precedente governo del centro-sinistra aveva modificato la Costituzione introducendo un certo tipo di “federalismo” per esempio, ampliando alcuni poteri delle Regioni, quale quello di imporre nuove tasse o abolendo la figura del Commissario di Governo. Siamo chiamati a confermare o meno le modifiche di 13 articoli della Costituzione e l’abrogazione di altri 5.
Anche in occasione del referendum costituzionale del 7 ottobre 2001 per essere ammessi all’esercizio del diritto di voto sarà necessario esibire, unitamente ad un documento di identificazione, la tessera elettorale personale. La tessera, già sperimentata con successo nelle ultime elezioni politiche del trascorso maggio.
Per esprimere il proprio voto bisogna rispondere SI o NO al seguente quesito referendario:
Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2001?
Ecco il testo dell’art.138 della Costituzione:
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. (*)
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.